La Responsabilità Civile del Medico Libero Professionista o Strutturato
Analizziamo il tuo rischio e individuiamo la garanzia assicurativa più adeguata a proteggere il tuo patrimonio.
La Responsabilità del Medico
L’esercizio della professione sanitaria espone il Medico al rischio di commettere errori professionali da cui possono derivare danni fisici o perdite patrimoniali ai Pazienti; in conseguenza degli errori commessi, il Medico civilmente responsabile può trovarsi a subire richieste di risarcimento da parte del Paziente danneggiato o dai suoi eredi.
Il modo in cui il Medico è responsabile e risponde dei danni causati ai Pazienti è oggi disciplinato dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017). A tal proposito si distingue il caso del Medico Libero Professionista che conduce rapporti contrattuali diretti con i propri Pazienti da quello del Medico che collabora in modo subordinato all’interno o per conto di una Struttura Sanitaria Pubblica o Privata.
Con lo scopo di tutelare il Paziente, la stessa Legge impone come obbligatoria per il professionista sanitario una copertura assicurativa di responsabilità civile, di diverso tipo in base al differente modo in cui esercita; la garanzia assicurativa rappresenta anche e soprattutto una tutela importante per il patrimonio del Medico, che altrimenti rimane esposto in modo imprevedibile e sicuramente grave.
A prescindere dal modo in cui esercita, il Medico rischia di essere coinvolto sempre personalmente in ambito penale per il reato di morte e lesioni personali. Oltre alle richieste di risarcimento, quindi, può trovarsi a subire sanzioni o provvedimenti punitivi e interdittivi, anche permanenti, come la radiazione. In questo senso si pone per lui il problema economico della sua difesa in giudizio, necessaria per evitare o mitigare un eventuale esito sfavorevole.
Wide Group e le soluzioni assicurative per il Medico
Wide Group è una delle principali realtà di brokeraggio assicurativo in Italia e fornisce consulenza assicurativa indipendente a favore e nell’interesse dei propri Clienti, interagendo con tutte le primarie Compagnie e Fornitori nazionali e internazionali.
Wide Group garantisce al Medico le migliori tutele disponibili sul mercato. Può infatti contare anche su soluzioni riservate, accordate in esclusiva dalle Compagnie partner, con testi di garanzia proprietari scritti internamente grazie alla grande esperienza dei propri Broker, studiati per essere particolarmente rappresentativi dei rischi e favorevoli verso l’Assicurato.
Utilizza il form di raccolta dati per descrivere la tua esigenza assicurativa, riceverai supporto professionale approfondito e personalizzato per gestire il tuo rischio. Verrai contattato da un nostro Broker specializzato che sarà per te un punto di riferimento da oggi in poi.
Il Medico Libero Professionista è colui il quale intrattiene rapporti professionali diretti con i propri Pazienti, sia nella sua attività extramoenia, sia all’interno di una Struttura se si serve di essa per adempiere alla propria obbligazione professionale verso i Pazienti. Assume verso di loro una responsabilità “contrattuale” e in seguito ad un errore professionale risponde direttamente, illimitatamente e con presunzione di colpa. Il Paziente danneggiato ha tempo per presentare la sua richiesta di risarcimento fino a dieci anni dopo che il danno emerge e diventa oggettivamente riscontrabile.
Per proteggersi dalle richieste di risarcimento, il Medico Libero Professionista deve sottoscrivere una Polizza di Responsabilità Civile Professionale. Oltre ad essere preziosa per la protezione del patrimonio del Medico, questa garanzia è obbligatoria; è infatti sempre la Legge Gelli a ribadire questo obbligo nel suo Art. 10, Comma 2.
Se il Medico esercita all’interno o per conto di una Struttura Sanitaria, sia SSN o Privata, senza intrattenere rapporti professionali diretti con i Pazienti, risponde ed è responsabile di un suo errore professionale in modo diverso rispetto a quello del Medico Libero Professionista.
In questa situazione è la Struttura Sanitaria a condurre il rapporto professionale con i Pazienti ed è essa a rispondere con responsabilità contrattuale per gli errori causati dai Medici di cui si serve per adempiere alla propria obbligazione.
Questa impostazione è stabilita dalla Legge Gelli (Art. 7 Comma 1) e vale qualsiasi sia il rapporto lavorativo che lega il Medico alla Struttura (dipendente, autonomo, fisso, occasionale, specializzando, borsista, ricercatore), sempre che si tratti di un rapporto subordinato e che il Medico non instauri rapporti professionali diretti con i Pazienti.
La Struttura Sanitaria conserva tuttavia la possibilità di esercitare un’Azione di Rivalsa verso il Medico protagonista della condotta colposa; il presupposto per esercitare questa azione è l’evidenza di colpa “grave” nel comportamento dannoso del Medico, con sentenza definitiva da parte di un Giudice.
Per proteggersi dall’azione di rivalsa eventualmente avanzata dalla Struttura, il Medico deve sottoscrivere una Polizza di Colpa Grave. La Legge Gelli impone anche questa garanzia come obbligatoria (Art. 10 Comma 3) per assicurare alla Struttura l’efficacia della sua azione, ma dal punto di vista del Medico Strutturato è ovviamente una preziosa forma di tutela del proprio patrimonio.
Il Medico che esercita in Struttura può anche essere denunciato direttamente dal Paziente danneggiato in seguito ad un suo errore professionale, nonostante tra di loro non ci sia nessun rapporto professionale diretto. Questa azione può avvenire come conseguenza del generico principio di non causare un danno ingiusto a qualcuno, disciplinato dall’Art. 2043 del Codice Civile. L’azione risarcitoria segue l’iter della responsabilità extracontrattuale, ovvero onere della prova a carico del Paziente e termine di prescrizione di cinque anni dal momento dell’accadimento del fatto dannoso.
Anche per il Medico Strutturato si pone la questione delle spese legali, perché il coinvolgimento in un procedimento penale è sempre diretto e personale a prescindere dall’esistenza o meno del rapporto professionale con il Paziente. Rispetto alla situazione del Medico Libero Professionista c’è però da considerare l’ulteriore complessità del rapporto con la Struttura Sanitaria, che rappresenta un ulteriore soggetto con cui il Medico può trovarsi ad avere un contenzioso legale.
Perché Wide Group?
Le caratteristiche delle garanzie di Responsabilità Civile
Alcune dei dettagli tecnici delle Polizze di Responsabilità Civile del Medico sono in attesa di essere definiti in modo specifico e obbligatorio dai Decreti Attuativi della Legge Gelli, come ad esempio il massimale, il periodo di retroattività e di ultrattività della garanzia; questi ultimi già oggi sono stabiliti canonicamente in dieci anni, come congruo termine per osservare durante la validità della Polizza le conseguenze di fatti avvenuti nel passato e di continuare a considerare dopo la cessazione dell’attività e della copertura assicurativa le richieste di risarcimento relative a fatti dannosi accaduti fino ad allora.
Ci sono tuttavia numerosi elementi di cui occorre curare l’impostazione affinché le garanzie siano effettivamente adeguate nella copertura del rischio a cui sono dedicate; ai fini dell’efficacia delle garanzie è infatti fondamentale che sia correttamente indicata la specializzazione del Medico, l’esercizio di atti invasivi e chirurgia e suoi eventuali ruoli di coordinamento e supervisione come quelli di Direttore Sanitario o di Responsabile di Unità Organizzativa Complessa (ex Primario).
Oltre a questi può avere molta importanza anche il modo in cui sono gestiti tra le esclusioni della garanzia dettagli come i difetti di raccolta del consenso informato, le perdite patrimoniali non determinate da danni materiali e diretti e anche la possibilità o obbligo di denunciare le circostanze note anche prima delle richieste di risarcimento.
Per via della complessità della costruzione della garanzia intorno ad un rischio che ha davvero molte sfumature, riteniamo che sia fondamentale affrontare il discorso con un interlocutore esperto e affidabile, che esattamente il ruolo per cui Wide Group si propone.
La garanzia Tutela Legale e l’assistenza in sede Penale
Le garanzie di Responsabilità Civile hanno la funzione di proteggere il patrimonio dal rischio di dover ripagare un danno causato a terzi e – per Legge – dedicano un ulteriore 25% del loro massimale anche alle spese di resistenza in sede legale, qualora la Compagnia volesse difendere l’innocenza del proprio Assicurato.
Come integrazione di questa protezione, gioca un ruolo fondamentale a vantaggio del Medico la garanzia Tutela Legale, soprattutto nella sua copertura in ambito Penale.
Le conseguenze di una condanna non sono in alcun modo assicurabili, quindi rimane fondamentale poter contare su una difesa legale quanto migliore possibile per evitare o almeno mitigare quell’esito sfavorevole. La garanzia Tutela Legale sostiene il Medico consentendogli di beneficiare della migliore assistenza legale per far valere i propri diritti nel difendersi anche dall’accusa di aver commesso un reato, rimborsandogli le spese sostenute nel processo.